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  • Immagine del redattoreLivia Botta

5-Rileggiamo le Linee d'indirizzo alunni adottati

Aggiornamento: 22 dic 2020

DEROGA ALL’ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA:

IN QUALI CASI? COME FARE?

Anche per i bambini adottati a un'età compresa tra i cinque e i sei anni e che presentano particolari vulnerabilità (che in questo caso devono essere documentate) è prevista la possibilità di deroga dall'iscrizione alla prima classe della primaria, con la possibilità di permanere per un anno nella scuola dell'infanzia al fine di acquisire i prerequisiti necessari.

Si tratta di una novità importante, perché in precedenza, in ottemperanza al DPR 89/2009 ("... sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento"), i bambini che arrivavano in Italia a ridosso dei sei anni dovevano essere obbligatoriamente inseriti nella primaria. Lo slittamento di un anno su una classe inferiore era invece già possibile, se ritenuto opportuno, per chi arrivava più grande, per analogia con quanto indicato dalle Linee guida per l'inserimento scolastico degli alunni stranieri.

La possibilità di iniziare la primaria con un anno di ritardo rispetto all'età anagrafica è una conquista estremamente importante, soprattutto se consideriamo che sono numerosi i minori adottati a un’età compresa tra i 5 e i 6 anni, e che molti di essi presentano un’immaturità cognitiva e affettiva al momento dell’adozione. Per questi bambini l’avvio della scolarizzazione nella scuola dell’infanzia potrebbe fare la differenza, portando “alla pari" il loro sviluppo cognitivo con i primi compiti di apprendimento richiesti dalla primaria.

Vediamo come individuare i casi che richiedono questo slittamento e come documentarli.

In quali casi è possibile ritardare di un anno l’iscrizione alla prima classe della primaria?

La deroga non è consentita sempre e comunque. Il criterio generale è quello d’inserire i bambini nella classe corrispondente all'età, attivando eventualmente i necessari dispositivi di sostegno per metterli in grado di apprendere con i coetanei.

Dunque la deroga può riguardare solo casi eccezionali: bambini da poco adottati, che dovrebbero entrare nella prima classe della primaria a ridosso dell'ingresso in Italia, o che hanno frequentato dopo il loro arrivo solo pochi mesi di scuola dell'infanzia, e che presentano particolari fattori di vulnerabilità, che vanno attentamente documentati.

Sulla questione le Linee d'indirizzo recepiscono la precedente Nota Ministeriale “Deroga all’obbligo scolastico di alunni adottati. Chiarimenti” del febbraio 2014, più esaustiva, che potete leggere nella sezione Normative del sito www.adozionescuola.it.

E’ vero che anche bambini adottati da più tempo potrebbero presentare una maturazione cognitiva più lenta, che renderebbe opportuna la permanenza di un anno in più nella scuola dell'infanzia per consolidare i requisiti per la scuola primaria. Nulla vieta di chiedere la deroga anche in questi casi, ma è evidente che la situazione del bambino andrà documentata con più cura e che spetterà al Dirigente scolastico valutare se forzare un po' i limiti della normativa.

Chi deve documentare? Cosa si deve documentare?

Spetta ai servizi pubblici o privati che seguono la famiglia nel post-adozione presentare la documentazione che motivi il bisogno del bambino di ritardare di un anno l'iscrizione alla primaria.

Andranno segnalati i fattori di rischio relativi alla sua storia pregressa. Come l'esperienza dimostra, alcune situazioni critiche, sommandosi alla perdita dei legami biologici e al cambiamento di contesto ambientale e linguistico, tendono ad interferire con gli apprendimenti scolastici: i cambi nei luoghi di vita e nelle figure di attaccamento, le problematiche sanitarie e le ospedalizzazioni, le disarmonie evolutive senza diagnosi segnalate dalla documentazione di origine, la mancanza di esperienze di pre-scolarizzazione nel paese di provenienza.

Andrà inoltre effettuata una valutazione dell'effettivo livello di competenze neuropsicologiche e funzionali raggiunto dal bambino, per comprendere se sia già in grado di trarre beneficio dalle esperienze educative e didattiche della scuola primaria: il possesso dei prerequisiti cognitivi per lo sviluppo delle competenze specifiche di lettura, scrittura, calcolo e comprensione; le abilità trasversali che influenzano la capacità di apprendimento (regolazione delle emozioni nelle interazioni sociali, regolazione attentiva, funzioni esecutive).

Tale valutazione potrà essere realizzata tramite l'osservazione del bambino durante le visite domiciliari effettuate dagli operatori dei servizi post-adozione, osservando le sue attività di gioco, mediante le informazioni raccolte dai genitori e dalle insegnanti della scuola dell'infanzia se il bambino già la frequenta. Quando possibile andranno utilizzati anche strumenti standardizzati (prove e test strutturati, privilegiando però l'utilizzo di test non verbali).

La valutazione della situazione del bambino effettuata dai servizi che accompagnano la famiglia nel post-adozione potrà essere integrata da una relazione delle insegnanti della scuola dell'infanzia, se il bambino ha già iniziato a frequentarla (non è prevista dalla normativa, ma alcuni Dirigenti la richiedono).

Il colloquio tra i genitori e il Referente per l'adozione della scuola o il Dirigente scolastico consentirà di completare il quadro al fine di effettuare una scelta realmente ponderata.

A chi va presentata la richiesta di deroga?

Al Dirigente della scuola primaria che il bambino dovrebbe iniziare a frequentare.

Nel caso di Istituti Comprensivi che hanno al loro interno sia la scuola primaria, sia la scuola dell'infanzia che il bambino frequenterà l’anno successivo, la procedura è piuttosto semplice.

Ma a chi presentare la richiesta se i genitori hanno inserito o vogliono inserire il bambino in una scuola dell'infanzia paritaria che non fa parte di un istituto comprensivo e non ha il ciclo successivo? La normativa non precisa come ci si debba comportare in questi casi. L’interpre­tazione più corretta dal punto di vista amministrativo suggerisce di presentare comunque la richiesta di deroga al Dirigente della scuola primaria a cui si pensa di iscrivere successivamente il bambino (e per conoscenza al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale competente), accompagnata da una dichiarazione di disponibilità della scuola dell'infanzia ad accoglierlo anche dopo il compimento dei sei anni.

Nella prossima puntata: "Il dialogo scuola-famiglia e il ruolo dei referenti"

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Per saperne di più, puoi richiedere il fascicolo "Linee d'indirizzo alunni adottati. Istruzioni per l'uso" con una piccola donazione a sostegno del sito AdozioneScuola. Qui.


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